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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 22 dicembre 2008
