Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'assegno straordinario di cui all'articolo 1 e la pensione straordinaria di cui all'articolo 2 sono estesi, nella misura ridotta del 50 per cento ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione. L'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-10-30;831~art3 · fonte del testo