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L'assegno straordinario di cui all'articolo 1 e la pensione straordinaria di cui all'articolo 2 sono estesi, nella misura ridotta del 50 per cento ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa o della decorazione. L'assegno straordinario e la pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituiscono gli assegni previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 e dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando il disposto dell'articolo 81 della legge 18 marzo 1968, n. 313, per quanto concerne il diritto, nella suddetta misura del 50 per cento, a favore dei genitori, collaterali ed assimilati.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010
