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Le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni commisurate secondo le norme degli articoli 21 e 22 della legge 6 agosto 1954, n. 603, sulle risultanze di bilanci relativi ad esercizi sociali chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54 sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi d'imposta quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti nell'anno 1954. Le imposte sulle societa' e sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954 e per l'esercizio finanziario 1954-55 nei confronti dei soggetti che abbiano chiuso il primo esercizio sociale nel corso dell'esercizio finanziario 1954-55 sulle risultanze del relativo bilancio sono nuovamente liquidate in ragione di tanti dodicesimi di imposta, quanti sono i mesi dell'esercizio sociale ricadenti negli anni 1954 e 1955. Le societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio hanno diritto in ogni caso allo sgravio dell'imposta sulle societa' e dell'imposta sulle obbligazioni liquidate per il primo semestre 1954.

Testo in vigore dal 17 marzo 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-25;163~art3 · fonte del testo