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I contribuenti che per effetto degli articoli 2 e 3 abbiano diritto a rimborsi debbono farne domanda, a pena di decadenza, separatamente per ciascuna imposta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine dev'essere notificato dall'Ufficio delle imposte dirette, a pena di decadenza, l'avviso relativo alla maggiore imposta che risulti dovuta per effetto dell'art. 2.

Testo in vigore dal 17 marzo 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-25;163~art4 · fonte del testo