Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le somme ammesse a rimborso ai sensi del primo comma dell'art. 4 si detraggono rispettivamente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e dagli altri tributi di cui al secondo comma dell'art. 2 iscrivibili a ruolo e dalle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni da versare in Tesoreria. La detrazione si effettua nell'anno 1961 e successivi in misura non superiore, in ciascun anno e per ciascuna imposta, ad un ottavo dell'ammontare ammesso a rimborso. In caso di scioglimento della societa' o dell'ente si procede al rimborso nei modi normali ed in unica soluzione. Le somme dovute dai contribuenti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 sono iscritte a ruolo e riscosse in ventiquattro rate bimestrali.
Testo in vigore dal 17 marzo 1960 al 22 dicembre 2008
