Per quanto concerne l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1 si applicheranno le norme di cui all'articolo 24 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Testo vigente dal 9 aprile 1964
Per quanto concerne l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 1 si applicheranno le norme di cui all'articolo 24 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Testo vigente dal 9 aprile 1964
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-03-25;154~art3 · fonte su Normattiva