I progetti esecutivi delle opere di cui alla presente legge sono approvati su conforme parere del Comando generale del Corpo. L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse. Ai fini dell'accertamento di conformita' previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia relative a fabbricati e pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare. Gli organi i quali, in virtu' delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, autorizzazione il nulla osta s'intende reso in senso positivo. Ai fini del comma 4, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo. Tutte le opere del programma di cui alla presente legge sono dichiarate segrete ai fini dell'articolo 5, lettera e), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Testo vigente dal 10 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;831~art4 · fonte su Normattiva