Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 32 — Costruzioni in corso e progetti già approvati

Le norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino all'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre 1962, n. 1684, che, successivamente, si applicheranno solo alle costruzioni in corso e ai progetti gia' approvati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche, salvo il disposto del precedente articolo 30.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art32 · fonte su Normattiva