Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali
Art. 1
Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1950.
Testo vigente dal 7 giugno 1950
