Art. unico
Sono abrogate le "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione degli incendi a bordo delle navi mercantili" contenute nel regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1971, ed in loro sostituzione sono richiamate in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute nel "Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare", approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.
Testo vigente dal 25 ottobre 1950
