I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacita' di copertura delle societa' autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da societa' autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.

Testo vigente dal 12 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;102~art1 · fonte del testo