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L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

  • a)approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;
  • b)eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalita' di cui al primo comma del precedente articolo;
  • c)eleggere il Collegio del sindaci con votazione diretta e segreta;
  • d)approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze;
  • e)approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'art. 17, lettera c).

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art10 · fonte del testo