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Spetta al Consiglio centrale:

  • a)deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;
  • b)approvare il piano di ripartizione tra le singole province del fondo di solidarieta' nazionale di cui alla lettera b) dell'art. 23;
  • c)predisporre, entro tre mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;
  • d)stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;
  • e)approvare il regolamento del personale della Federazione e dalle Casse mutue di malattia;
  • f)stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;
  • g)decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;
  • h)procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) ed k), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art17 · fonte del testo