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Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale. Il presidente, in caso di urgenza, puo' prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva. Il presidente, sentita la Giunta centrale, puo' delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art19 · fonte del testo