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La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge e' effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi sindacali. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validita' delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la meta' dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennita' stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
