Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. 318 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:

tolto: a) assistenza ospedaliera;

tolto: b) assistenza sanitaria specialistica si diagnostica che curativa;

tolto: c) assistenza ostetrica. Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potra' deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa. Le modalita' ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 17. Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio e' coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria. Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovra' essere distinto per i medici specialisti e quelli generici. Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potra' aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali. Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art6 · fonte del testo