La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e puo' essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potra' durare oltre i sei mesi.

Testo vigente dal 30 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-27;1397~art42 · fonte su Normattiva