Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura e' istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie. La Commissione provinciale e' presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed e' cosi' composta:
- a)sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale piu' rappresentative;
- b)tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambulanti a carattere provinciale piu' rappresentative;
- c)un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale piu' rappresentative;
- d)un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- e)un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura. La Commissione provinciale e' costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni. 1a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 luglio 1966, n. 613
1aLa L. 22 luglio 1966, n. 613 ha disposto (con l'art. 9) che "Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."
Testo vigente dal 27 agosto 1966
