Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata a norma dell'articolo 20, sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell'articolo 21. L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l'azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformita' del primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209

    Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art27 · fonte del testo