Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/2004

    Questione infondata
    20 aprile 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui impone al danneggiato, almeno sessanta giorni prima della proposizione dell’azione, l’onere di richiedere all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte costituzionale, infatti, nel dichiarare manifestamente infondata altra questione riguardante la norma ‘de qua’, sollevata in riferimento agli stessi parametri evocati e sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche (cfr. sentenza n. 251/2003), ha precisato che la norma, non vanifica o pregiudica, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, ma è diretta ad evitare un eccesso nell’esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano. Ne consegue che, in assenza di prospettazione di nuovi o diversi profili di incostituzionalità, anche l’odierna questione deve essere decisa nel medesimo modo. - V. sentenza citata n. 251/2003.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 167 c.p.c.

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  • Ordinanza n. 251/2003

    Questione infondata
    15 luglio 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dall'invio all'assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato. Lungi dal costituire, infatti, un onere tale da vanificare o pregiudicare, attraverso una limitata dilazione temporale, la possibilità di agire in giudizio, la norma – già considerata legittima ad un precedente vaglio di costituzionalità (sentenza n. 24 del 1973) – è diretta ad evitare un eccesso nell'esercizio del diritto, a salvaguardia, non solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano (così ord. n. 132 del 1983). Né la tutela di cui all'art. 24 Cost. comporta necessariamente l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, risultando, peraltro, viceversa, anche comprensiva del diritto di non essere inutilmente chiamati in giudizio; né – continuando il legislatore, anche dopo la novella dell'art. 111 Cost., a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale – la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi può non tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto "ragionevole", in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia (tra le quali non risulta compresa quella del 'simultaneus processus', che si vorrebbe, invece, violata a causa della mancata possibilità, nella fattispecie, di celebrare un unico giudizio); né è dubitabile che proprio l'auspicata pronuncia additiva provocherebbe un'irragionevole differenziazione della posizione dei soggetti convenuti, in relazione ad un criterio meramente fattuale, legato al diverso momento della loro 'vocatiò in giudizio. - In tema di effetti e di riflessi delle discipline del settore assicurativo, menzionata la sentenza n. 19/1975. - Sulla non assoluta necessità dell'immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, citata la sentenza n. 276/2000. - Sul rapporto tra tutela della ragionevole durata del processo ed altre tutele costituzionali in materia, citate le ordinanze n. 137 e n. 519/2002. - Sul 'simultaneus processus' come espediente processuale, citata l'ordinanza n. 398/2000; sul fatto che la sua non attuabilità non riguarda il diritto di azione né quello di difesa, se la pretesa sostanziale può essere fatta valere nella competente sede giudiziaria, con pienezza di contraddittorio e di difesa, citata l'ordinanza n. 18/1999.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 22 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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  • Ordinanza n. 60/1985

    Illegittimità dichiarata
    8 marzo 1985

    Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui estende le condizioni di proponibilità in esso previste all'azione promossa dal danneggiato nei confronti del solo responsabile civile che non si identifichi con l'assicurato, in quanto tale questione è già stata giudicata infondata ed al giudizio della Corte si è uniformata con sent. 2415/1979 la Cassazione. - S nn. 24/1973, 97/1973 e 19/1975.

    Art. 22 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti · Art. 3 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art22 · fonte su Normattiva