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L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'articolo 19 lettere a) e b) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lettera c) del primo comma dell'articolo 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art29 · fonte del testo