Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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8 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1999 al 1 gennaio 2006. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", con le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo e' determinata annualmente, nel limite massimo del 4 per cento, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all'articolo 19. Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", e' tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto e' stabilito nella misura del 3 per cento dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art31 · fonte del testo