Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 3 agosto 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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6 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con i compiti e le funzioni gia' svolte dall'Ispettorato delle assicurazioni private istituito con decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223. A tal fine e' disposto lo aumento di un posto nell'organico dei direttori generali del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nella tabella B allegata alla presente legge. All'onere derivante dalla istituzione della Direzione generale e del ruolo ispettivo di cui ai commi precedenti, sara' provveduto con le maggiori entrate del contributo di vigilanza, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo e' elevata all'1,25 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209
Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art38 · fonte del testo