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Nella prima applicazione della presente legge, dieci posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera direttiva e cinque posti del ruolo tecnico ispettivo della carriera di concetto, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, possono essere conferiti, con le modalita' stabilite dall'articolo 200 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a impiegati appartenenti, rispettivamente, a ruoli amministrativi della carriera direttiva e a ruoli amministrativi della carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Inoltre nella prima applicazione della presente legge tutti i posti di nuova istituzione possono essere conferiti senza tenere conto di posizioni in soprannumero.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art41 · fonte del testo