Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 2008 al 1 marzo 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 3 agosto 2008
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 3 agosto 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a. non fu immotivata, ma costitui` il risultato di attente valutazioni - non palesemente irrazionali e, pertanto, rientranti nella sfera della responsabile discrezionalita` del legislatore - concernenti una pluralita` di profili che concorrevano a configurare la diversa e peculiare posizione delle macchine agricole rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost.; ne` v'e` contrasto con l'art. 24 Cost., se e` vero che - in assenza di azione diretta contro l'assicuratore - il diritto di difesa del danneggiato si estrinseca nell'ambito della comune normativa per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicurazione della responsabilita` civile (segnatamente "ex" art. 2767 cod. civ.). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 24 dicembre 1969 n. 990, in quanto esonera le macchine agricole dall'obbligo di assicurazione r.c.a.).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 5 Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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7 versioni dal 1970
urn:nir:stato:legge:1969-12-24;990~art5 · fonte su Normattiva