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I datori di lavoro, che trattengono sulle retribuzioni delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali e' concessa la ritenuta, sono puniti con la multa fino a lire mille, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale ove il fatto costituisca reato ivi preveduto.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art13 · fonte del testo