Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. 105 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Cassa di assicurazione e' autorizzata a ricevere assicurazioni facoltative nei limiti e alle condizioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria a favore delle persone per le quali sia cessato l'obbligo dell'assicurazione ai termini della presente legge, e per altre categorie di persone, a condizione che le imprese, da cui queste ultime dipendono, assumano l'obbligo del versamento dei contributi, tanto per la quota spettante ai datori di lavoro, che per quella spettante agli assicurati.
tolto: Le modalita' e condizioni per l'assicurazione facoltativa saranno stabilite dallo statuto e dalle altre norme che eventualmente ritenesse di deliberare il Consiglio di amministrazione della Cassa e da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art7 · fonte del testo