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I datori di lavoro che ritardano oltre i limiti consentiti dallo statuto della Cassa il versamento dei contributi da loro dovuti incorrono nell'interesse di mora senza bisogno di atti giudiziari. La Cassa ha facolta' di richiedere la esazione delle somme complessivamente dovute dai datori di lavoro morosi con le norme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, avvalendosi, per le procedure esecutive, degli ufficiali giudiziari.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art15 · fonte del testo