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[1]Agli effetti della presente legge la retribuzione e' costituita dal salario o stipendio, compreso il caro-viveri, e dalle corresponsioni per la panatica secondo le valutazioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

[2]La retribuzione predetta, quando non sia gia' ragguagliata a giorno, si ottiene dividendo la somma dei compensi corrisposti per il numero dei giorni di durata del servizio.

[3]Nei casi di arruolamento a viaggio, quando questo sia interrotto, si assume come divisore il numero dei giorni di durata presunta del viaggio.

[4]Per la gente di mare arruolata con una quota di compartecipazione la retribuzione giornaliera sara' determinata in base a tabelle di competenze medie, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art16 · fonte del testo