Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'assicurazione decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di servizio, resta in vigore anche durante la permanenza della nave, o del velivolo, fuori del territorio nazionale e cessa, in ogni caso, con la cessazione del rapporto di servizio. Tuttavia gli assicurati conservano il diritto alle prestazioni stabilite dalla presente legge anche per le malattie che si manifestino entro il periodo di quattro settimane dopo la cessazione del servizio. Nei casi di comprovato bisogno, per disoccupazione involontaria o per speciali condizioni di famiglia, tale periodo puo' essere protratto fino a sei settimane, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art2 · fonte del testo