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[1]La Cassa di assicurazione per le malattie e l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' autorizzata ad esercitare i dispensari antivenerei, istituiti dal Ministero dell'interno nei porti maggiori agli effetti della convenzione internazionale di Bruxelles.

[2]Apposite convenzioni da stipularsi col Ministero dell'interno regoleranno questo esercizio anche ai fini della coordinazione con gli altri eventuali servizi sanitari della Cassa e stabiliranno la misura dell'assegno che il Ministero dara' alla Cassa per il funzionamento del dispensario antivenereo.

[3]A tale fine le convenzioni che il Ministero abbia stipulato con altri enti e privati per i dispensari portuali suindicati, cesseranno, in ogni caso, col 31 dicembre 1928, nonostante qualsiasi patto in contrario.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art32 · fonte del testo