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Per la cura degli assicurati la Cassa puo' acquistare farmacie aperte al pubblico, e commerciabili a norma degli articoli 25, 28 e 30 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 463, e puo' trasferirle con l'autorizzazione del prefetto della provincia dove le esigenze del servizio lo richiedano, anche se in deroga alle disposizioni della legge stessa.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art33 · fonte del testo