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[1]Le casse di mutuo soccorso per malattia, che siano in funzione per il personale degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei, saranno sciolte secondo le norme indicate nei rispettivi statuti.
[2]I residui patrimoniali saranno devoluti per l'attuazione. di provvidenze complementari di assistenza a favore delle categorie di assicurati che attualmente partecipano alle singole casse secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto ed eventualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria, previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
