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[1]La presente legge, per quanto riguarda le prestazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art 1, andra' in vigore col 1° gennaio Per quanto riguarda le altre prestazioni di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 5, dal giorno che sara' stabilito con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le corporazioni.
[2]Tuttavia, fino all'emanazione del Regio decreto di cui al precedente comma, la Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria continuera' ad esigere i contributi ed a corrispondere le prestazioni, ai sensi degli attuali statuti degli enti di cui agli articoli 35 e 36. Per tali operazioni la Cassa terra' separate gestioni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 gennaio 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Martelli - Rocco - Mosconi - Ciano.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025
