I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari. La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, verra' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza. Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilita' separata.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art22 · fonte del testo