Gli alloggi costruiti nelle province di Trieste, Gorizia, ed Udine con, lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, sono dati in gestione all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati con le modalita' di cui all'articolo 22 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
Testo vigente dal 31 ottobre 1960
