Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, e' autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo. La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra' superarsi la spesa di nove miliardi, e' demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarra' all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

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La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005.

Testo vigente dal 1 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1952 al 1 gennaio 2001.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2000, n. 388

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art18 · fonte del testo