Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente art. 3. Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla localita', di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.

Testo vigente dal 24 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-04;137~art4 · fonte del testo