Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei riguardi dei cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e attualmente residenti in Tripolitania. Ai profughi suddetti, i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1954, e' concesso a titolo di liquidazione definitiva delle provvidenze assistenziali, un premio di lire 50.000. In tal caso essi non potranno beneficiare, qualora rimpatrino, delle provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 9 della legge 4 marzo 1952, n. 137, salva la corresponsione, per la durata improrogabile di mesi sei dalla data del rimpatrio, del sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ciascun componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.

Testo vigente dal 10 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;594~art3 · fonte del testo