L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie:
- 1)profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
- 2)profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
- 3)profughi da territori esteri;
- 4)profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2000, n. 388
11La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005.
Testo vigente dal 1 gennaio 2001
