L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e' tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera a), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.

Testo vigente dal 13 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;369~art3 · fonte del testo