Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera b), punto 1), e' ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.

Testo vigente dal 13 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;369~art4 · fonte del testo