Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoli, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1966. Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.

Testo vigente dal 23 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-05;833~art4 · fonte su Normattiva