Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettere a) e b), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonche' dei coltivatori diretti, e' determinata come segue:

  • a)lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329;
  • b)lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Testo vigente dal 13 giugno 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;369~art5 · fonte su Normattiva