L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermita' diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonche' di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, n. 648, con la conseguente iscrizione alla 1ª categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente. L'assistenza sanitaria e' dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;469~art1 · fonte del testo