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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

tolto: a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa;

tolto: b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

tolto: c) agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

tolto: d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa. e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella O annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art3 · fonte del testo