Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari:

  • 1)la moglie, purche' non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito dell'invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della invalida stessa;
  • 2)i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita al lavoro;
  • 3)i genitori conviventi ed a carico;
  • 4)i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di eta', o in caso di assoluta e permanente inabilita' al lavoro. I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 10 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;469~art2 · fonte del testo