Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 sara' fornita per un ammontare di lire 1.200 milioni. Alla relativa spesa sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, concernente il fondo occorrente per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-29;1528~art2 · fonte su Normattiva