Per gli esercizi finanziari successivi a quello 1961-62, le spese per tale assistenza tecnica non potranno superare, in ciascun esercizio, le somme qui appresso indicate: esercizio 1962-63................................. L. 1.000 milioni " 1963-64................................. " 950 milioni " 1964-65................................. " 820 milioni " 1965-66................................. " 700 milioni " 1966-67................................. " 500 milioni

Testo vigente dal 5 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-29;1528~art3 · fonte su Normattiva